Novità sulla black list
La sentenza Cassazione civile sez. trib. 4 aprile 2012 n. 5398 ha stabilito due principi:
– La legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 302 e 303, ha modificato retroattivamente il regime sanzionatorio applicabile all’omessa carente indicazione dei costi e delle componenti negative riferibili ad operazioni con Paesi inseriti nella Black list, ma non ha minimante inciso sulla relativa natura di onere a fini di deduzione. Quindi, sino al 2006, tutte quelle spese sostenute in Paesi “black list” ma che non sono state evidenziate nel modello UNICO restano indeducibili anche se la omessa evidenziazione non è più sanzionata;
– l’esimente della economicità dell’operazione comporta la dimostrazione dell’impossibilità di approvvigionarsi ad eguali condizioni su mercati di Paesi omogenei a quello con cui viene posta in essere, ma non inseriti nella Black list. Quindi: non Europa versus Asia, ma Paese asiatico versus Paese asiatico etc., nel nostro caso HK versus Cina continentale.