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Contraffazione marchi: Vincere in Cina si puo’

Contraffazione marchi: Vincere in Cina si puo’

Sentenza storica per Ariston e il made in Italy: la corte di Shanghai riconosce la notorietà del marchio

Milano, 10 marzo 2011 – Grande soddisfazione in Ariston. Ed eccellente risultato anche l’avvocato Federica Santonocito di Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Pensato Setti che ha assistito il Gruppo contro nella causa contro Foshan Shunde Arizhu Electric Appliance Co. Ltd dinanzi alla corte di Shanghai.

M&B Marchi e Brevetti S.r.l. e Ariston Thermo China Co. Ltd, rispettivamente titolare dei marchi Ariston e sub licenziataria per la Cina, avevano convenuto in giudizio il produttore di scaldabagni Foshan Shunde Arizhu Electric Appliance Co. Ltd per contraffazione di marchio sui prodotti, sul sito web, sull’imballaggio e sul materiale pubblicitario e per concorrenza sleale per l’uso di una ragione sociale simile al marchio Ariston e potenzialmente confusoria.

Oltre al produttore, è stato chiamato in giudizio anche il distributore Shanghai Kang Fu Lai Sanitary Kitchen Electric Appliance Co. Ltd.

La sentenza di primo grado appena emessa ha dato ragione ad Ariston: ritenendo provata la contraffazione del marchio e la concorrenza sleale, il giudice ha inibito ai convenuti l’uso del marchio ritenuto contraffattorio e la distribuzione dei prodotti recanti tale marchio.

Foshan Shunde Arizhu Electric Appliance Co. Ltd è stata condannata ad un risarcimento di 300.000 RMB oltre a dover cancellare il proprio sito web (www.arisitun.com) e cambiare la propria ragione sociale.

Non solo. Distributore e produttore dovranno pubblicare a loro spese un’inserzione in cui ammettono i propri atti di contraffazione di marchio e concorrenza sleale, il primo su un giornale locale di Shanghai, il secondo sul “Southern Weekend”, un noto giornale di Canton a tiratura nazionale.

“Non si deve aver paura di combattere in Cina. Il risultato ottenuto da Ariston prova che gli imprenditori italiani che fanno causa ottengono giustizia.” dice l’avvocato Santonocito che continua “E’ una sentenza storica per tutto il Made in Italy che aiuta a sfatare anche molti luoghi comuni: in Cina i tempi dei processi sono più brevi di quelli italiani, non è vero che i giudici sono corrotti e nemmeno che le sentenze sono approssimative”.

Hong Kong, Revisione del Budget 2011-2012

Nel suo quarto discorso annuale lo scorso 24 febbraio  John  Tsang, il segretario finanziario di Hong Kong ha presentato il bilancio di stato  per l’anno 2011-2012. Il tema dominante di questo anno e’ la lotta all’ l’inflazione che da più due anni e mezzo a gennaio e’ superiore al 3,6%. Nonostante il surplus di  71,3 bilioni HKD (6,7 bilioni di €) i contribuenti non usufruiranno come l’anno scorso di alcun bonus. Al contrario 6000 HKD (560EUR) verranno versati per ogni contribuente  nel fondo obbligatorio provvidenza (fondo pensioni obbligatorio). Il totale di 24 bilioni di HKD (2,2 bilioni di €)  e’ la misura di stanziamento più ampia adottata per distribuire la ricchezza ai cittadini senza intaccare i prezzi. Le tasse sui salari si attesteranno sempre intorno al 15%. Previste altre misure di sostegno quali l’incremento di indennità e detrazioni. Anche le tasse sulla proprietà e di bollo rimarranno le stesse.

La tassa sui profitti rimarrà invariate al 16,5%, la più bassa al mondo. Un segnale promettente per gli affari e’ rappresentato dalla pianificazione di sviluppo di edifici commerciali con focus sulla crescita di uffici  e la  rivitalizzazione dei siti industriali. Il terreno disponibile in vendita sarà di circa 600.000 metri quadri. Il dipartimento governativo si trasferirà  presso il complesso di amministrazione centrale a Tamar una volta divenuto operativo, liberando così gli spazzi per nuovi uffici grado A nella sede precedente.

La Commisione dello Sviluppo Nazionale e delle Riforme, l’ente governativo incaricato degli accordi sul monopolio, sull’abuso di potere e sul monopolio amministrativo ha pubblicato una ulteriore legge antitrust sui prezzi e ha dettato regole nelle procedura di esecuzione. Solo tre giorni dopo l’amministrazione di Stato per il commercio e l’industria ha emanato le regole  sulle proibizioni contro l’abuso di posizioni di dominio nel mercato e regole contro l’abuso di potere amministrativo per eliminare o restringere le attività competitive.

Queste regole implementano ulteriormente e chiarificano la legge anti monopolio del 2008 e mirano a colpire tutte quelle aziende che abusano del predominiodel mercato, fissando un prezzo che esclude ogni competizione.

(A)    Accordi Antitrust 
Vengono definiti come accordi antitrust quelle decisioni, accordi o condotte tra aziende  concorrenti volte a eliminare o a restringere la competizione. La legge garantisce una tutela al meccanismo concorrenziale, impedendo che le imprese, singolarmente o congiuntamente, pregiudichino la regolare competizione economica adottando condotte che integrano intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni idonee a creare o rafforzare una posizione di monopolio.

Si fa luce sull’interpretazione dell’antitrust  identificando otto condotte commerciali come monopolio di prezzo orizzontale: 1) fissare o cambiare il prezzo, gli sconti di un bene 2) utilizzare in prezzo concordato come base di contrattazione con uan terza parte 3) raggiungere accordi considerando la formula standard base di calcolo dei prezzi 4) stipulare accordi senza il consenso dell’altra parte (il prezzo non può essere cambiato) fissare o cambiare il prezzo cammuffandolo, ogni altra condotta giudicata come accordo monopolistico.

Sono inoltre vietate: la limitazione o il blocco della produzione di un detrminato quantitativo di un certo modello o prodotto, la limitazione delle vendite attraverso il rifiuto di fornire un determinato bene i la limitazione del contingente di vendita, dividere le vendite o l’approvvigionamento per categorie di fornitori specifici, restringere l’acquisto o lo sviluppo di nuove tecnologie limitandone acquisto, investimenti rigettando ogni nuova tecnologia, boigottare le transazioni rifiutandosi di acquistare o vendere da uno specifico operatore commerciale.

(B)    Abuso di Posizione Dominante

L’articolo 6 dell’AML vieta agli “operatori di settore con una posizione dominante di mercato” di “eliminare o restringere la concorrenza abusando della loro posizione dominante”. Conformemente alla legge per “posizione dominante” si deve intendere la posizione di mercato detenuta da un’impresa quando, in relazione al mercato di riferimento, questa sia in grado di avere il controllo del prezzo o dei quantitativi prodotti o altre condizioni commercial, limitare o impedire l’entrata di altre imprese nello stesso mercato di riferimento. Gli articoli 17 e 18 dell’AML contengono un elenco di fattori che possono essere utilizzati per stabilire se vi sia una posizione dominante tra cui, per la fetta di mercato che l’impresa detiene e le condizioni concorrenziali nel mercato di riferimento, la capacità dell’impresa di aver controllo del mercato in cui opera, il grado di dipendenza dall’impresa da parte di altre imprese, la presenza di barriere all’entrata e i tipi di condotte abusive (fissare prezzi così bassi da evitare la concorrenza, rifiutare la trattativa.

Entra in vigore la prima “property tax” cinese

Entra in vigore la prima “property tax” cinese

Il 28 Gennaio 2011 è entrata in vigore in Cina la prima “property tax” per il momento applicata solo agli acquisti di seconde case realizzati a Shanghai e Chongqing. La tassa, preannunziata da molti mesi, si inserisce nel solco della politica restrittiva che il Governo di Pechino ha applicato al settore del Real Estate dal secondo semestre del 2009 per contrastare l’aumento, in apparenza irrefrenabile, del valore della terra e del prezzo delle unità immobiliari (specialmente ad uso abitativo). Secondo il Ministro delle Finanze cinese nel 2010 il prezzo degli immobili nelle città di “prima fascia” (cioè quelle costiere) è aumentato del 20% rispetto al 2009.

Nel luglio 2010 il Consiglio di Stato ha emesso un Regolamento che aumenta del 10% la somma che l’acquirente deve obbligatoriamente versare a titolo di deposito per acquistare una prima casa (si passa dal 20% al 30% del prezzo) o una seconda casa (il deposito è aumentato dal 50% al 60% del prezzo complessivo).

Nell’ultimo quadrimestre del 2010 la Bank of China ha incrementato per ben quattro volte il coefficiente di riserva obbligatoria delle banche per frenare la facile concessione di crediti che genera l’enorme flusso di denaro che in gran parte si dirige verso il mattone.

Un’ulteriore misura adottata dal Governo cinese è stata l’estensione delle restrizioni agli acquisti di unità immobiliari (analizzate nella nostra precedente Newsletter n. 8 del 2010: La Bolla Immobiliare cinese: restrizioni normative e ricerca di nuovi spazi) dalle città costiere alle città di “seconda” e “terza fascia” (come Tianjin, Shenzhen, Nanchino, Hangzhou, Ningbo nella Provincia dello Zhejiang e le città da Fuzhou fino a Xiamen nella Provincia del Fujian) in quanto dalla seconda metà del 2009, per effetto del pacchetto di misure restrittive approvate in materia di Real Estate dal Governo cinese, buona parte degli investimenti nel settore immobiliare si erano progressivamente spostati dalla costa verso le zone centrali ed occidentali della Cina.

L’ultima misura in ordine di tempo è la “property tax” il cui nome non deve trarre in inganno, dal momento che l’obiettivo del Governo non è tassare l’acquisto di seconde case (considerato un indice dell’elevata capacità reddituale del contribuente) bensì ostacolare l’aumento incontrollato del prezzo degli immobili: ai proprietari di seconde case a Shanghai si applica la tassa nella misura dello 0,6% del prezzo di acquisto, ma l’aliquota si riduce allo 0,4% nel caso in cui il prezzo pagato sia inferiore al doppio del valore di mercato dell’immobile.

A Chongqing l’aliquota della tassa sulla proprietà è pari allo 0,5%, se il prezzo di acquisto è di due o tre volte superiore al valore di mercato dell’immobile. Nel caso in cui il prezzo corrisposto per acquistare la seconda casa sia tra il triplo ed il quadruplo del valore di mercato, l’aliquota della tassa sulla proprietà aumenta fino al 1% (in ogni caso la legge stabilisce che non possa superare il 1,2%).

La regolamentazione applicabile a Chongqing è più severa rispetto a quella di Shanghai, poiché prevede che la tassa si applichi non solo a qualunque tipo di abitazione (sia essa di lusso – “villas” – o popolare) ma anche a qualsiasi persona fisica che non abbia un lavoro o una stabile attività nella città.

Il Sindaco di Chonqqing, Huang Qifan, ha dichiarato che la tassa sulla proprietà dovrebbe portare alle casse della Municipalità non meno di 200 milioni di RMB (circa 31 milioni di dollari USA) nel 2011 e che questa misura è principalmente destinata a ridurre la speculazione edilizia consentendo una migliore allocazione degli immobili.

Essendo trascorsi solo pochi giorni dalla sua entrata in vigore è difficile dire se la “property tax”, a differenza delle misure che l’hanno preceduta, sarà in grado di frenare la speculazione edilizia.

Un dato è certo: il mattone continuerà ad attrarre sempre più cospicui investimenti fino a quando il cinese “medio” non avrà a disposizione altre alternative, parimenti redditizie e sicure, per investire i propri soldi.

Avv.ti Giampaolo Naronte e Claudia Spriano