Hong Kong: la nuova frontiera del “Food & Wine”.

Hong Kong: la nuova frontiera del “Food & Wine”.

Organizzato in collaborazione con Invest HK, Banca Intesa e Confapi Export.

 

Opportunità e strategie per i produttori italiani nella sfida al mercato cinese ed asiatico

 

Parma, 19 Giugno 2015 – ore 9.45

 

AUDITORIUM di Banca Monte Parma Palazzo Sanvitale – Via Bruno Longhi, 7/B – PARMA

Moderatore: Riccardo Fuochi, Presidente, Confapi Export

 

Programma

 

09.45 registrazione dei partecipanti Saluti e apertura lavori

10.15 Paola Barba – Desk Cina, Internazionalizzazione Imprese, Intesa Sanpaolo

Trend del settore F&B nel mercato cinese e i servizi del Gruppo Intesa Sanpaolo per l’internazionalizzazione delle imprese.

10.35 Jimmy Chiang – Associate Director-General, InvestHK

Hong Kong base privilegiata per penetrare i mercati cinesi e asiatici. Notizie e consigli su come sfruttarne i vantaggi.

11.00 Stefano De Paoli – Rappresentante per l’Italia di InvestHK

Hong Kong-Cina: istruzioni per l’uso agli imprenditori italiani.

11.20 Riccardo Fuochi – Presidente Confapi Export

Servizi di logistica per la distribuzione dei prodotti agroalimentari a Hong Kong e in Cina.

11.40 Dibattito

A seguire buffet e incontri di approfondimento individuali con i referenti di InvestHK, di Intesa Sanpaolo e Confapi Export (previa prenotazione all’atto della registrazione).

 

 

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Ultimo aggiornamento (Giovedì 18 Giugno 2015 08:33)




Validità della clausola compromissoria che rimetta la decisione del lodo in Cina ad un’istituzione arbitrale straniera

Validità della clausola compromissoria che rimetta la decisione del lodo in Cina ad un’istituzione arbitrale straniera

La possibilità per le istituzioni arbitrali straniere di condurre una procedura arbitrale in Cina è da molti anni al centro di un vivace dibattito; la sentenza con cui nel 2006 la Corte Intermedia del Popolo di Wuxi si era rifiutata di riconoscere ed eseguire un lodo pronunciato dalla International Chamber of Commerce a Shanghai ( ) sembrava l’ennesimo tassello a favore della tesi, assolutamente predominante in Cina, secondo cui alle istituzioni arbitrali straniere era preclusa la possibilità di condurre procedure arbitrali oltre la Grande Muraglia.
Nel caso Z. v. W il rifiuto della Corte di realizzare la procedura per l’exequatur del lodo reso dalla ICC non dipendeva dall’invalidità di tale decisione bensì dal fatto che il lodo era considerato “non domestic award” e, come tale, non poteva trovare esecuzione in base alla Legge Cinese sull’Arbitrato.
In un altro famoso caso (D v. N. Imp. & Exp.) la Corte Intermedia del Popolo di Ningbo aveva eseguito il lodo reso dalla ICC riunitasi a Pechino mediante il rinvio alla Conven-zione di New York, applicabile in quanto il pronunciamento era stato qualificato “non domestic award”; Duferco aveva severamente criticato la decisione che, a suo dire, rap-presentava un pericoloso precedente perché qualificava il lodo come “estero” sul presupposto che la legge cinese non permettesse alle istituzioni arbitrali straniere di svolgere giudizi arbitrali sul territorio cinese.

Tale essendo lo stato dell’arte, è ancor più deflagrante l’effetto provocato dalla pronuncia del 2013 (pubblicata solo nell’aprile 2014) con cui la Corte Suprema del Popolo Cinese, decidendo il caso LP v. BP ( ) ha riconosciuto la validità della clausola compromissoria che rimetta la soluzione delle controversie ad un’istituzione arbitrale straniera chiamata a decidere in Cina (nello specifico a Shanghai).
In breve i fatti: la ricorrente è una società cinese della Provincia di Anhui che nell’ottobre 2010 aveva concluso un contratto di vendita con la società straniera: il contratto di vendita conteneva una clausola compromissoria dal seguente tenore letterale: “any dispute arising from or in connection with this contract shall be submitted to arbitration by the International Chamber of Commerce (‘ICC’) Court of Arbitration according to its arbitration rules, by one or more arbitrators. The place of jurisdiction shall be Shanghai, China. The arbitration shall be conducted in English”.
La ricorrente sosteneva che la citata clausola dovesse considerarsi invalida – secondo la legge cinese – per i seguenti motivi: 1) la ICC non era un’istituzione arbitrale riconosciuta dal China Arbitration Act; 2) la Camera Arbitrale non era autorizzata a decidere a Shanghai perché ciò costituiva una violazione della sovranità cinese; 3) se la decisione della ICC fosse stata riconosciuta valida, si sarebbe dovuta qualificare come un “lodo domestico” (domestic award) e conseguentemente la Convenzione di New York non avrebbe potuto trovare applicane (riferendosi solo al riconoscimento in Cina dei lodi arbitrali stranieri e non di quelli “domestici”).
La Corte Intermedia del Popolo di Hefei, sul presupposto che la questione della validità della clausola compromissoria dovesse essere risolta in base alla legge cinese, aveva concluso che il China Arbitration Act non affrontava la possibilità (o meno) di un’istituzione straniera di svolgere in Cina un arbitrato e nel momento in cui entrambe le parti avevano deciso che l’arbitrato dovesse svolgersi a Shanghai, per ciò stesso la decisione arbitrale doveva essere qualificata come “domestica” (e conseguentemente si escludeva la possibilità di applicare la Convenzione di New York il cui Art. 1 si riferisce in modo espresso ai lodi arbitrali “stranieri”).
In secondo luogo, proseguiva la Corte di Hefei, l’Art. 10 del China Arbitration Act (in base al quale “the establishment of an arbitration commission shall be registered with the administrative authority of justice of the relevant province, autonomous region or municipality directly under the central government”) implica che un’autorità arbitrale straniera avrebbe potuto legittimamente condurre una procedura arbitrale in Cina solo dopo aver ottenuto il permesso da parte della competente agenzia amministrativa della giustizia cinese. In mancanza di tale preventiva autorizzazione, la procedura arbitrale condotta in Cina da un’istituzione straniera si doveva considerare illegittima: per tale motivo, aveva concluso la Corte, la clausola compromissoria contestata dalla società cinese si doveva considerare invalida.
L’Alta Corte della Provincia di Anhui, investita della questione in base al reporting sy-stem ( ), si divise in due: la parte maggioritaria dei giudici, pur confermando che il caso dovesse essere deciso in base alla legge cinese, aveva riformato la decisione della Corte di Hefei City sulla base dell’Art. 16 del China Arbitration Act secondo cui “an arbitration agreement shall contain three elements: 1) an expression of intention to apply for arbitration; 2) subject matters for arbitration; 3) a designated arbitration commission”.
Secondo la maggioranza del collegio giudicante cinese, in base alla citata norma, la clau-sola compromissoria contenuta nel contratto dimostrava la volontà delle parti sia di rimettere ad un collegio arbitrale la risoluzione delle eventuali controversie sia, soprattutto, di aver concordemente designato la ICC come ente arbitrale deputato ad emettere il lodo.
La parte minoritaria dei giudici invece negava la validità della clausola, sul presupposto che la legge cinese precludesse agli enti stranieri di condurre arbitrati in Cina.
La Corte Suprema Cinese con sentenza del 25 Marzo 2013, modificando il proprio orientamento ermeneutico ( ), ha accolto le argomentazioni della maggioranza dei giudici della Corte di Anhui stabilendo, in primo luogo, che l’espressione “place of jurisdiction shall be Shanghai, China” contenuto nella clausola compromissoria doveva essere interpretato nel senso che il luogo in cui si sarebbe svolto l’arbitrato era Shanghai, non che si dovesse applicare la legge cinese. Purtuttavia l’applicazione della legge locale dipendeva, secondo la Suprema Corte, dall’Art. 16 delle Interpretazioni (rese dalla Corte stessa) alla Legge Arbitrale Cinese del 2006 in base alla quale il luogo in cui si svolge l’arbitrato individua anche la legge ad esso applicabile. Infine la Corte Suprema, sempre facendo proprie le argomentazioni della maggioranza dei giudici di Anhui, aveva stabilito che la clausola compromissoria fosse valida perché erano soddisfatti i tre requisiti indicati dall’Art. 16 della Legge Cinese sull’Arbitrato.
La sentenza del 2006, come già avvenuto in passato, non affronta il problema dell’ammissibilità (o meno) di una procedura arbitrale in Cina condotta da enti stranieri; ne consegue che l’eseguibilità del lodo arbitrale reso in Cina da istituzioni estere (sulla base di una clausola compromissoria che soddisfi i tre requisiti dell’Art. 16 della Legge Cinese sull’Arbitrato) non è affatto certa. Anzi.
L’Art. 1 della Convenzione di NY, adottata anche dalla Cina, stabilisce che “This convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such award are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sough”. Mentre il primo criterio si applica ai lodi pronunciati al di fuori della Cina, il secondo criterio si riferisce ai lodi resi da istituzioni estere in Cina e definisce “non-domestic award” solo il lodo regolato da una legge arbitrale diversa da quella del luogo in cui si svolge la procedura arbitrale.
La sentenza della Suprema Corte, pur rappresentando un precedente molto importante, presenta ancora numerosi coni d’ombra che non consentono di trovare una soddisfacente risposta al quesito più importante: le istituzioni estere possono validamente condurre un giudizio arbitrale in Cina? Ancora oggi la risposta a questa domanda dovrebbe essere “probabilmente no” anche se la sentenza Longlide ha aperto uno spiraglio verso una soluzione positiva.
I dubbi ancora da sciogliere sono principalmente due: il primo riguarda la qualifica (“domestic award” o “non domestic award”) del lodo arbitrale reso da enti arbitrali stranieri in Cina; se (allineandosi al caso D v. N.) si proponde per la seconda soluzione (cioè “non domestic award”) si deve stabilire se l’eseguibilità del lodo debba essere effettuata sulla base della Legge Cinese sull’Arbitrato o secondo la Convenzione di New York.
Risolto il primo problema, si tratta di individuare quale sia la corte cinese competente a dare esecuzione al lodo arbitrale dal momento che l’Art. 58 della Legge Cinese sull’Arbitrato stabilisce che il lodo debba essere eseguito dalla Corte Intermedia del luogo in cui si è svolto l’arbitrato condotto dall’istituzione arbitrale cinese scelta dalle parti, ma nulla dice nel caso in cui il lodo sia reso da istituzioni arbitrali straniere.
Forse i tempi non sono ancora maturi per “aprire” in modo così ampio la strada dei giudizi arbitrali in Cina anche alle istituzioni estere ma la sentenza del 2013 della Corte Suprema Cinese si può considerare un significativo passo avanti in questa direzione.

Di: Giampaolo Naronte

Fonte Originale: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-11-13/validita-clausola-compromissoria-che-rimetta-decisione-lodo-cina-ad-istituzione-arbitrale-straniera-175729.php




Capone: successo per la Puglia allo Shanghai Transport Logistic

Capone: successo per la Puglia allo Shanghai Transport Logistic

Sviluppo Cina ha organizzato con successo la Missione economica Puglia in Cina di operatori del settore vinicolo in occasione della partecipazione regionale a ” Transport Logistic ” Shanghia 16-18 giugno 2014

I rosati made in Puglia colpiscono i cinesi, aggiungendosi ai vini rossi e dolci, già, da alcuni anni nella top ten del gradimento. La missione economica dedicata al vino, organizzata in concomitanza alla partecipazione regionale a Transport logistic, sorprende e gratifica. I cinesi gradiscono il rosato perché – dicono – si adatta ai sapori della loro cucina e fanno la fila per assaggiarli. Hanno partecipato in 110 allo showcase ed alle attività di networking con i percorsi di degustazione guidata. È questo uno degli obiettivi più importanti raggiunti da una missione a Shanghai che ha proposto una visione integrata di due settori produttivi: vinicolo e logistico. Gli imprenditori pugliesi del primo hanno avuto modo di incontrare gli operatori cinesi dell’uno e dell’altro perché se i primi acquistano il vino, sono gli operatori cinesi della logistica specializzata a mettere a disposizione i propri servizi per garantire una maggiore e migliore distribuzione dei vini pugliesi in Cina.


Stefano De Paoli premia l’importatore che ha vinto il viaggio in Italia offerto da Sviluppo Cina


Visita Fiera Transport Logistic

Così a Shanghai la Regione Puglia, in collaborazione con Unioncamere Puglia, ha portato il messaggio di un sistema integrato in cui le potenzialità del prodotto alimentare si moltiplicano solo se sostenute da una buona strategia distributiva e in cui lo scambio di know how ed esperienze è imprescindibile se la prospettiva è il futuro. “Nella valorizzazione commerciale dei prodotti agroalimentari – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Loredana Capone – la logistica rappresenta, ormai, il nuovo elemento competitivo nella concorrenza tra le imprese e tra i Paesi. Una buona strategia logistica rafforza la sinergia tra gli operatori e rende efficace la penetrazione di un prodotto nel mercato d’arrivo. Non tutte le professionalità coinvolte nella valorizzazione di un prodotto appartengono, infatti, esclusivamente al settore agroalimentare.

 

Ci sono altre funzioni lungo la catena di fornitura, come il trasporto, la distribuzione fisica delle merci, la gestione delle scorte, la commercializzazione, lo sdoganamento, che sono altrettanto indispensabili al fine di rendere il progetto aziendale appetibile e competitivo”. “E’ questa sinergia che cerca, oggi, la Puglia, una sinergia che si sviluppa nell’ottica delle reti di imprese”, ha concluso l’assessore. “È questa che permetterà ai prodotti pugliesi di arrivare sui mercati esteri ed essere apprezzati per la loro grande innovazione e qualità”. La missione economica a Shanghai ha rappresentato, per le imprese pugliesi, un’occasione imperdibile per cogliere le grandi opportunità che derivano dall’interconnessione di due settori che risultano, non solo complementari, ma anche strategici in un territorio, come quello pugliese, che scommette sul futuro facendo sistema. Nei giorni della logistica internazionale, le imprese vinicole pugliesi hanno visitato i maggiori punti vendita e di distribuzione specializzati nel settore, hanno attraversato la “Waigaoqiao Free Trade Zone” (Zona Franca), la più grande piattaforma logistica di importazione ed esportazione in Cina, ed esplorato il più importante centro di vino di Shanghai.


Visita Zona Franca di Shanghai

 

La Cina è il quinto paese al mondo per il consumo di vino. Si tratta, dunque, di un mercato importante per la ‘Puglia del vino’, una Puglia che, in questa missione, ha dimostrato di poter conquistare gli operatori asiatici, non solo per i suoi ‘rossi terra’ o per i moscati e i passiti, ma per il sapore fresco e ‘doc’ dei suoi vini rosati. Quei vini che, oggi, conferiscono alla Regione un primato nazionale: la produzione pugliese di rosati rappresenta, infatti, il 40% di quella nazionale. Alla missione in Cina hanno preso parte 12 imprese vinicole e 7 del settore della logistica. Nella delegazione imprenditoriale anche i partecipanti al Concorso Enologico Nazionale Vini Rosati promosso dall’Area Politiche per lo Sviluppo delle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, che hanno rappresentato l’eccellenza dei vini rosati pugliesi. La partecipazione regionale a Shanghai s’inserisce nell’ambito del “Programma di promozione dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali per il biennio 2013-2014” ed è realizzata dalla Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo economico – Servizio Internazionalizzazione, in collaborazione con Servizio Alimentazione, Unioncamere Puglia, Confapi Export e Camera di Commercio di Bari e con il supporto operativo dello Sprint (Sportello regionale per l’internazionalizzazione delle imprese). Imprese vitivinicole: Azienda Agricola Attanasio Carlo di Carmiano (LE), Azienda Vinicola Antonio Seclì di Parabita (LE), Azienda Tenute Emera di Guagnano (LE), Cantina cooperativa della riforma fondiaria di Ruvo di Puglia di Ruvo di Puglia (BA), Cantina Sociale Cooperativa Vecchia Torre S.C.A. di Leverano (LE), Capitanata Agricola srl di San Severo (FG), Cooperativa Agricola Erario di Manduria (TA), Le Vin Sud srl di Cerignola (FG), Società Agricola Salentino srl di Bari (BA), Società Colle Petrito srl di Minervino Murge (BT), Torre Quarto Cantine dal 1847 srl di Cerignola (FG), Vetrere ss agr. Di Taranto (TA). Imprese del settore logistico: Adriatica Tecno Logistica srl di Bari (BA), Apulia Logistics Srl di Bari (BA), Autorità Portuale di Taranto (TA), Consorzio Coimba Trasporti di Bari (BA), Gesfa srl – Gestioni Ferroviarie Aeroportuali di Bari (BA), Picardi Shipping srl di Taranto (TA).